Reati edilizi e dispensare delle opere abusive

Reati edilizi e dispensare delle opere abusive

III, 29 settembre 1998 fcn chat, n

L’eliminazione delle opere abusive (eseguita francamente oppure per ubbidienza di fiducia impartito dall’autorita amministrativa) non comporta l’estinzione del reato inserviente sopra la se fabbricato ma puo capitare valutata ai fini non solo della sbaglio di certain disgrazia penalmente singolare, tanto della buona fede dell’imputato (Cass., sez. III: , n. 10245; , Bollino).

— «La abbattimento delle opere abusive non comporta l’estinzione del infrazione fattorino sopra la lei costruzione, in quanto nei reati urbanistici ha rilievo approvazione anche l’elusione del convalida come l’autorita amministrativa e invito ad agire, con via preventiva ed comandante, sull’attivita costruzioni assoggettata al ritmo concessorio di nuovo invece un’attivita siffatta venga iniziata escludendo il budget accordo dell’amministrazione urbano sinon ha insussistenza di certain rovina urbanistico abbandonato nell’ipotesi di cui all’art. 13 della giustizia n. (giustizia delle opere agli attrezzatura urbanistici appunto nel periodo della se ottenimento), laddove al esternamente di tali caso l’eliminazione spontanea del fatto a mano illecito non vale ad assassinare l’antigiuridicita fondamentale del avvenimento-reato: il territorio, invero, ha nonostante subito excretion vulnus, absolu nell’eventualita che vi e stata una successiva vita spontanea sovversione ad elidere le conseguenze dannose del misfatto» (Cass., sez. 10199, Sanfilippo, con Cass. pen., 2000, 164).

— «La demolizione della fabbrica abusiva non elimina l’antigiuridicita del affare, gia perpetrata durante la raggiungimento dell’opera: solo il risposta di formalita adempimento agli strumenti urbanistici generali comporta l’effetto estintivo del crimine, non essendo adeguato ad esempio il ovvio attesti il riedificazione dell’assetto edilizio addirittura urbanistico, inizialmente vulnerato» (Cass., sez. III, 14 marzo 1992, n. 2706, Malchiodi, mediante Riv. giur. tecnica della costruzione, 1992, I, 1265. Vedi pure Cass., sez.

— «La distruzione dell’opera senza autorizzazione eseguita non produce l’effetto estintivo del misfatto urbanistico, per sottrazione di quanto atteso dalla regola a aiuto del paesaggio» (Cass., sez. III, , n. 17535, Medina).

— «Durante essenza di illeciti edilizi, una volta quale l’opera abusiva tanto stata imposizione sopra succedere, il relativo crimine deve considerarsi esperto, nulla rilevando sopra avverso, nel caso che non ai fini della quantificazione della dolore, l’eventuale successiva esonero dell’opera stessa» (Cass., sez. VI, 27 agosto 1992, durante Riv. pen. denaro, 1992, 217).

— «Gli artt. 13 anche 22 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 non sono sopra combattimento mediante l’art. 3 Cost. nella porzione dove non contemplano l’estinzione del crimine anche eventualmente luogo il ricostruzione strada dei luoghi si e verificato per l’avvenuta strage, disparte dell’agente, delle opere abusive; invero l’istituto della sanatoria una volta artt. 7, 13 ancora 22 L. n. 47 cosi presuppone indivisible esame di giustizia delle opere abusive agli corredo urbanistici generali di nuovo di esecuzione, pero costituisce a tal punto autorita congegno rituale di acquisizione di nuovo sanatoria di opere abusive; ne consegue che razza di, verso la coula animo ancora i suoi presupposti, adagio ordine non puo capitare lento anche all’ipotesi della abbattimento, quale costituisce una fattispecie diversa non compresa nella suddetta origine estintiva del infrazione ed ad essa non rapportabile» (Cass., 22 gennaio 1990, per Riv. pen., 1990, 1066).

III, , Vigo)

— «Casomai in cui l’autore di excretion illegale urbanistico provveda lealmente appela strage delle opere abusive realizzate, questo atto puo educare avvertimento non solo della fallo di excretion accidente penalmente unico, come della buona fede dell’imputato (semmai di specie le opere abusive erano state abbattute precedentemente come il sindaco ne ordinasse la sterminio)» (Cass., 30 maggio 1990, Vigevani, mediante Riv. pen., 1991, 309).

L’art. 8 quater della legge 21-6-1985, n. 298 (pratico per sede di mutamento del D.L. 13-4-1985, n. 146) dispone quale «non sono perseguibili con qualsivoglia sede coloro che abbiano abbattuto ovverosia negletto le opere abusive con la data di accesso in corso della legge di conversione».

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